IL GIUDICE CONCILIATORE A scioglimento della riserva che precede; Esaminati gli atti di causa e la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata dall'attrice; Ritenuto che la questione incidentale, con riferimento ai motivi non manifestamente infondati, appare pertinente, rilevante e strumentale rispetto alla soluzione della causa, la quale pertanto non puo' essere decisa senza la definizione della questione incidentale; Rilevato che l'attrice, titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone: "Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets"; Ritenuto che la proposta eccezione merita di essere sottosposta all'esame della Corte costituzionale per i motivi che seguono: a) art. 3 della Costituzione - contrasto con il principio di negligenza. L'art. 4 della legge n. 412/1991 prevede una prestazione obbligatoria, di carattere tributario, a carico della categoria dei farmacisti, la quale appare discriminatoria atteso che gli stessi non gia' soggetti, come chiunque, al pagamento delle normali imposte e contributi a favore del S.S.N., secondo normali criteri impositivi; b) artt. 3 e 53 della Costituzione - contrasto con il principio di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e contrasto con il principio di progressivita' del sistema tributario. Non vi e' motivo di ritenere che la categoria dei farmacisti non ottemperi al proprio obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo i comuni criteri di prelievo tributario; ne' tantomeno si ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbono essere soggetti, od oggetto, di particolari disposizioni tributarie. A cio' si aggiunge che il prelievo del 2,5% di cui all'art. 4 della legge citata, viene operato sul lordo dei rincari, anziche' sul reddito netto imponibile, con ulteriore violazione del principio di uguaglianza. Inoltre la trattenuta in parola crea ulteriore discriminazione all'interno della categoria stessa dei farmacisti e precisamente tra coloro per il quale il servizio mutualistico rappresenta una elevata percentuale della loro attivita' e coloro per i quali tale servizio risulta marginale;